Vaccinazioni obbligatorie per i bimbi a scuola, ecco le indicazioni della Regione
Trieste – È stata diffusa il 30 agosto la circolare della Regione che fornisce le indicazioni sulle vaccinazioni obbligatorie in Friuli Venezia Giulia per i minori di età compresa tra gli zero e i sedici anni.
Accanto alle prescrizioni della legge nazionale 119 del 31 luglio, che nella nostra regione sono in vigore già dall’anno scolastico 2017-2018, il documento dà le indicazioni specifiche a livello regionale destinate ai genitori, alle aziende sanitarie, agli istituti scolastici, agli enti gestori dei nidi e delle materne e ai comuni.
“Sono indicazioni – ha spiegato l’assessore alla Salute e integrazione sociosanitaria Maria Sandra Telesca – frutto di un lavoro coordinato tra la direzione regionale Salute, la direzione regionale Istruzione e Formazione e l’Ufficio scolastico regionale”.
Scuole, servizi educativi per l’infanzia, centri di formazione professionale regionale e scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto di iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni o del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori (o tutori e soggetti affidatari), la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per legge: il libretto di vaccinazioni vidimato (o il certificato vaccinale) oppure l’attestazione dell’azienda sanitaria sull’adempimento degli obblighi vaccinali.
Sono sufficienti, per l’iscrizione, tuttavia, anche l’autodichiarazione del genitore (il cui modulo può essere scaricato dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it) o una semplice telefonata al numero unico regionale 040 9897327 – attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 a partire dal prossimo 1 settembre – nella quale il genitore esprime formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria.
“I genitori che hanno intenzione di vaccinare i figli e che hanno la preoccupazione di non essere in tempo – ha reso noto Telesca – possono telefonare e fornire i nominativi per la prenotazione della vaccinazione. È sufficiente esprimere la volontà di vaccinare tramite la chiamata telefonica al numero unico per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge; pertanto i genitori non si devono preoccupare se la tempistica dell’effettuazione della vaccinazione fosse, agli atti pratici, più lunga”.
Un punto di semplificazione importante riguarda le norme sulla privacy. “Abbiamo sviluppato un collegamento organizzativo e informatico tra istruzione e sanità in modo da evitare il più possibile ai genitori di correre tra un ufficio e un altro – ha rilevato l’assessore -.
A tale proposito, nel modulo di autocertificazione richiesto, i genitori sono caldamente raccomandati di compilare tre righe per l’autorizzazione alla privacy che permetteranno di semplificare tutti i passaggi, che verranno così risolti nello scambio diretto tra azienda sanitaria e scuola”.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (ovvero, nei casi previsti, l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse) o, in attesa di quella, la prenotazione telefonica della vaccinazione presso l’azienda sanitaria territorialmente competente attraverso il numero unico regionale 040 9897327 dovrà essere presentata dai genitori entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, comprese le private non paritarie (materne e nidi quindi) ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale (in pratica tutte le scuole dell’obbligo fino ai 16 anni di età).
Per favorire una completa informazione a disposizione di tutti i cittadini è già attiva una casella di posta elettronica (infovaccini@regione.fvg.it) a cui qualsiasi persona che abbia dubbi può scrivere, così da ricevere risposta in tempi brevissimi.
Sono 170mila in Friuli Venezia Giulia i minori di età compresa tra gli 0 e 16 anni di età. I nati tra il 2001 e il 2016 non in regola con la vaccinazione esavalente sono 15mila, mentre 20mila non sono in regola con la vaccinazione sul morbillo. Tranne i casi di esonero, omissione e differimento previsti per legge, “chi non vaccina i propri figli – ha ricordato Telesca – incorre nella sanzione prevista per legge, mentre non viene interdetta la frequenza scolastica. La frequenza ai nidi e alle materne viene invece interdetta laddove venga accertato, anche attraverso un colloquio con l’azienda sanitaria, che non c’è l’intenzione di vaccinare il minore”.