Suicidio assistito: l’Azienda Sanitaria non può per ora prescrivere il farmaco letale ma ha l’obbligo di verifica

Trieste – Il Tribunale di Trieste si è pronunciato giovedì 6 luglio sul ricorso in via d’urgenza proposto dalla signora C.C. nei confronti della Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) nel maggio di quest’anno in tema di cosiddetto “suicidio assistito”.

Il giudice del Tribunale di Trieste ha confermato il diritto di “Anna”, triestina di 55 anni, affetta da sclerosi multipla, a essere sottoposta a tutte le verifiche necessarie per poter accedere all’ aiuto al “suicidio medicalmente assistito”.

La decisione arriva a quasi un mese dalla prima udienza in cui “Anna” aveva chiesto, dopo ben 215 giorni di attesa, che fosse ordinato all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) di effettuare le verifiche  così come previsto dalla “sentenza Cappato” della Corte  costituzionale. 

La signora C.C. aveva chiesto al Tribunale di ordinare ad ASUGI di stabilire le modalità di esecuzione del fine vita e di prescrivere e fornire il farmaco che la signora C.C dovrà a tal fine somministrarsi, previa verifica se la stessa fosse affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili e se la sua scelta fosse capace, libera ed informata.

Il Tribunale non ha accolto tale richiesta stabilendo che per il momento ASUGI debba unicamente accertare se la signora C.C:

  • sia mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
  • sia affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute dalla stessa intollerabili;
  • sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli

Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere le ulteriori richieste della signora C.C perché, non essendo scontato l’esito dell’accertamento che dovrà essere compiuto “non sussistono i requisiti di attualità” per imporre ad ASUGI gli ulteriori adempimenti richiesti e, in particolare, per ordinarle di “determinare il trattamento farmacologico che consenta alla paziente di porre fine alla propria vita” e di “verificare le modalità di esecuzione del suicidio”.

In ogni caso spetterà al Comitato Etico competente, individuato dal Tribunale nel CEUR – che dovrà a tal fine essere espressamente interpellato – pronunciarsi in ordine alla “sussistenza dei presupposti per il trattamento di fine vita e sulle modalità esecutive individuate”.

Il ricorso era stato presentato “Contro le inadempienze dell’azienda sanitaria regionale” dalla signora C.C., triestina di circa 55 anni, affetta da sclerosi multipla e in attesa “da mesi della risposta alla sua richiesta di verifica delle condizioni per l’accesso al suicidio assistito”.

“Il Tribunale, come si legge nella decisione e in accoglimento delle domande di ‘Anna’, tramite i suoi legali, ha accertato il diritto costituzionalmente garantito della donna a ottenere entro 30 giorni il completamento delle verifiche di cui alla sentenza Cappato, evidenziando come fino a ora l’ASUGI non abbia adempiuto ai propri obblighi di tutela del diritto alla salute della paziente. Il Tribunale ha anche chiarito che il parere del comitato etico deve essere espresso solo dopo il completamento di tutte le verifiche da parte dell’Azienda Sanitaria, visto che l’ASUGI aveva erroneamente chiesto questo parere prima di procedere all’accertamento delle condizioni di ‘Anna’ e all’individuazione del farmaco letale, così male interpretando la sentenza 242/2019” dichiara l’Avvocata Filomena Gallo, Segretaria Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio legale di studio e di difesa* che ha seguito “Anna”.

Il commento degli avvocati della signora C.C.

“Importante inoltre la condanna al pagamento di 500 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dei propri obblighi. Quindi se l’ASUGI entro il termine di 30 giorni stabilito dal Tribunale non avrà concluso le verifiche di sua competenza, e non avrà di conseguenza ancora accertato che ‘Anna’ possegga o meno tutti i requisiti per accedere alla morte volontaria, come individuati nella sentenza Cappato, e (all’esito delle verifiche) non avrà individuato il farmaco letale e le modalità di attuazione, dovrà pagare una sanzione. È infatti inammissibile ritardare l’esercizio di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, e così comprimere la libertà, la dignità e l’autodeterminazione di ‘Anna’, la cui sofferenza è costante e le cui condizioni di salute sono peggiorate dal giorno della richiesta iniziale all’Azienda Sanitaria”, conclude Filomena Gallo.

“Questa decisione non solo è importante perché individua dei termini brevi (30 giorni) entro cui l’Azienda Sanitaria deve completare le verifiche previste dalla Corte costituzionale, cercando così di arginare il rischio che si ripetano casi come quello di Federico Carboni, ma anche perché pone in evidenza la necessità che siano dettati tempi certi e perentori entro cui le Aziende Sanitarie Locali devono svolgere tutte le verifiche di loro competenza. È esattamente quanto chiede la  Proposta di Legge Regionale dell’Associazione Luca Coscioni che sarà presto depositata in Consiglio regionale” dichiara Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che continua: “C’è da sperare che sia data immediata attuazione alla sentenza per non rischiare di aggiungere al grave danno per ‘Anna’ la beffa per i cittadini del Friuli Venezia Giulia di essere chiamati a risarcire quel danno”.

*Collegio legale di studio e difesa composto da: Avvocati Filomena Gallo, Francesca Re,  Angioletto Calandrini, Alessia Cicatelli.  

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