Nuove regole con più libertà di movimento dal 4 al 17 maggio in FVG: in vigore l’ordinanza 12
FVG – Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l’ordinanza numero 12 che, a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 18 maggio, integrerà le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.
Entrando nello specifico, l’ordinanza contiene l’obbligo di chiusura nelle giornate festive solo per i supermercati e gli ipermercati; vengono invece prorogate le disposizioni relative ai mercati all’aperto e al chiuso – ovvero le analoghe forme di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari e prodotti florovivaistici – nei Comuni nei quali sia stato adottato un apposito piano che preveda la perimetrazione delle superfici, la presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita, il contingentamento delle presenze, l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
In tutti i negozi resta l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti all’ingresso e all’uscita soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani; per i negozi di generi alimentari e laddove vi sia manipolazione di ortofrutta, pane o altri alimenti a questo obbligo si aggiunge l’utilizzo dei guanti monouso.
L’ordinanza 12 introduce inoltre la possibilità di accedere ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Il permesso di svolgere attività di manutenzione e riparazione, precedentemente limitato alle imbarcazioni, viene allargato agli immobili diversi dall’abitazione principale, alle biciclette, ai camper, alle roulotte e ai velivoli.
Per quanto concerne l’attività motoria, permane il vincolo delle distanze di sicurezza e il divieto a utilizzare gli spogliatoi, ma decade l’obbligo di non uscire dal proprio Comune di residenza e di utilizzare le mascherine (o una protezione per naso e bocca) nei luoghi isolati; via libera inoltre agli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti e non, anche con l’istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di squadra.
L’accesso a parchi, giardini e cimiteri, consentito ai sensi dell’ordinanza 12, andrà regolamentato, tanto nelle modalità quanto negli orari, dalle singole Amministrazioni comunali. In merito alla riapertura delle biblioteche, è permessa per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità che evitino il rischio di contagio.
Tra le ulteriori misure previste dall’ordinanza 12, l’autorizzazione alla pratica della pesca sportiva dilettantistica e all’allevamento e addestramento di animali. Di particolare rilevanza è infine l’articolo che deroga all’obbligo di utilizzare le mascherine (o adeguate protezioni per naso e bocca) e al rispettare le distanze di sicurezza: esso decade infatti quando si è alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo quelli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; per i bambini di età inferiore ai sei anni; in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; per chi soggiorna da solo in locali non aperti al pubblico.
Il testo integrale dell’ordinanza è diponibile A QUESTO LINK