La richiesta di asilo non può essere rifiutata: sentenza del Tribunale di Trieste
Trieste – “La Questura non può rifiutare la richiesta di asilo del cittadino straniero che non dimostra di disporre di un alloggio sul territorio: è quanto affermato dal Tribunale di Trieste che ha accolto un ricorso d’urgenza presentato da un cittadino pakistano, cui la Questura di Pordenone aveva più volte rifiutato di registrare la domanda di protezione internazionale”.
Lo riferisce una nota dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI).
“Da mesi – spiega l’ASGI – la Questura si dichiarava non competente a ricevere le domande di asilo di coloro che non potevano provare di avere un alloggio nel territorio di Pordenone. Accogliendo il ricorso presentato dal cittadino pakistano, il Tribunale ha ritenuto questa prassi illegittima, perché priva di fondamento normativo e passibile di integrare una omissione di atti doverosi dell’ufficio, dovendosi necessariamente intendere il requisito della dimora richiesto dalla normativa come mera presenza fisica dello straniero nel territorio di un comune”.
Il Legislatore – ricorda l’ASGI – individuando nel D.lgs 142/15 il momento e la modalità attraverso la quale il richiedente protezione internazionale indica il proprio domicilio o residenza alla questura competente per territorio, ha posto un confine netto all’Amministrazione: quest’ultima non può violare la normativa subordinando il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno alla presentazione di una dichiarazione di ospitalità o di contratto di locazione registrato, documenti non previsti dallo stesso decreto legislativo.
Nessuna discrezionalità può, allo stesso modo, riconoscersi in capo all’Autorità Amministrativa nemmeno in ordine ai requisiti ulteriori necessari per ottenere la protezione umanitaria per coloro ai quali è riconosciuto il diritto al soggiorno per ragioni di carattere umanitario discendenti da obblighi costituzionali ed internazionali, gravanti sullo Stato italiano e ricollegati ai diritti fondamentali della persona umana, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.lgs. 286/98.